Comunicato Stampa – Modifica art. 1051 del COM

S.U.M.: NOVITÀ PER IL PERSONALE MILITARE IN TEMA DI AVANZAMENTO INSERITE DAL C.D. DISEGNO DI LEGGE NORDIO.

E’ passata quasi inosservata ai più la revisione normativa introdotta dal c.d. Decreto NORDIO. Infatti il provvedimento ha modificato l’articolo 1051 del Codice dell’Ordinamento Militare – AVANZAMENTO IMPEDIMENTI, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE.

In pratica l’articolo 7 del Disegno di Legge 1718, sostituisce l’articolo 1051 comma 2 del C.O.M. con il seguente”nei cui confronti sia stata emessa per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa”. In pratica con questa nuova norma il militare rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi potra’ essere inserito in aliquota di avanzamento e sottoposto a valutazione per l’Avanzamento al grado superiore. Quindi eventuali penalizzazioni sopraggiungeranno solo al termine del giudizio definitivo con l’esame del giudicato penale da parte dell’Amministrazione. E’ una norma di civiltà giuridica che libera il militare dall’oppressione dei tempi della giustizia, dove in alcuni casi i colleghi sono stati esclusi dall’aliquota di avanzamento anche per moltissimi anni. E l’eventuale ricostruzione di carriera non andava a sanare anni di mortificazioni e legittime aspettative.

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