Comunicato Stampa – Sentenza n.13 del 14 febbraio 2024

Comunicato Stampa – Sentenza n.13 del 14 febbraio 2024

S.U.M. CON LA SENTENZA N.13 DEL 14 FEBBRAIO 2024 LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE IN MANIERA INCISIVA SU ALCUNE NORME RESTRITTIVE DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE.
Pubblichiamo per i nostri iscritti e per gli addetti ai lavori, la sentenza n. 13 del 14.02.2023, con la quale la Corte Costituzionale, presieduta dal Presidente Augusto Antonio BARBERA, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), limitatamente all’inciso “ in costanza di rapporto di impiego”.
Infatti, con l’ ordinanza del 26 luglio 2021, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), che attribuisce un beneficio economico ai militari che riportino un’infermità per causa di servizio; la norma è censurata nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego. La vicenda riguardava un appuntato scelto dei carabinieri al quale era stato negato il beneficio stipendiale di cui agli artt. 1801 e 2159 cod. ordinamento militare poiché il riconoscimento della sua infermità per causa di servizio, stanti i lunghi tempi di accertamento, era intervenuto quando ormai non era più in attività di servizio e non poteva, quindi, godere dell’aumento stipendiale previsto.
In particolare, il ricorrente nel giudizio principale aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio in data 28 ottobre 2013 e solo successivamente, in data 28 ottobre 2014, era stato collocato in congedo per inidoneità permanente in modo assoluto; il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio gli era stata comunicata il 17 ottobre 2017 e, sulla base di essa, il 15 luglio 2018 aveva fatto la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1801 cod. ordinamento militare, che l’amministrazione aveva rigettato.
Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’interpretazione data dalla Suprema Corte sul tema. Questa vicenda ci dà lo spunto per anticipare un argomento che tratteremo sul richiamato bilanciamento tra diritti e doveri del personale militare in nome della tanto decantata specificità. A questo rispondiamo preliminarmente NO A MENO DIRITTI IN NOME DELLA SPECIFICITÀ.
SII PROTAGONISTA DEL TUO FUTURO. ISCRIVITI A UN SINDACATO. MA FAI LA SCELTA GIUSTA! ISCRIVITI AL S.U.M..
error: Contenuto protetto!