Il S.U.M. continua l’esame della legge di bilancio 2023, per fare chiarezza su alcuni provvedimenti che riguardano il personale militare, astenendoci da sondaggi inutili e fuorvianti, ma cercando di rimanere con i piedi per terra e dare informazioni corrette. Ci spingeremo anche a formulare delle semplici proposte o valutazioni che arrivano dai nostri iscritti e che cercheremo di veicolare nelle opportune sedi. Oggi vi parleremo dell ‘articolo 112 delle citata legge che fa riferimento alle Disposizioni in maniera di cassa di previdenza delle Forze armate.
Infatti, nelle disposizioni normative in materia della Cassa di previdenza delle Forze Armate, regolamentate dall’art. 1913 e successivi del Codice dell’Ordinamento militare, sono state proposte modifiche radicali al fine di meglio normare e colmare alcune lacune storiche mai affrontate che vedremo successivamente.
Si parte innanzitutto dall’inserimento come partecipanti ed iscritti al Fondo, della categoria dei “Graduati” in servizio permanente dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica militare e la distinzione e quindi l’inserimento anche della categoria dei sovraintendenti. Le altre modifiche importanti proposte sono:
● l’iscrizione d’ufficio anche per il personale richiamato in servizio ai sensi dell’art. 806. Prevedendo il computo degli anni di iscrizione al fondo a decorrere dalla data di avvenuto richiamo in servizio. Ricordiamo che l’articolo 806 fa riferimento al personale militare iscritto al Ruolo d’Onore a seguito di eventi traumatici verificatisi in servizio o per causa di servizio, appartenente a qualsiasi categoria. Comprenderete che questo provvedimento sana una sperequazione creata in passato.
● l’iscrizione al fondo non si attua per tutto il personale che in ragione degli anni residui di servizio, non ha la possibilità di maturare il diritto all’indennità supplementare di cui all’art. 1914, comma 1 che modificato dalla predetta legge di bilancio, prevede un periodo di iscrizione al fondo di almeno 6 anni.
● il personale militare impiegato presso gli organismi di sicurezza della Repubblica, che rientra in servizio, nel ruolo di provenienza è nuovamente iscritto al fondo di previdenza in ragione degli anni residui di servizio maturando il diritto all’indennità supplementare. Il computo degli anni utili all’iscrizione decorrerà dalla data di reinscrizione al ruolo di provenienza. Anche questa fattispecie anche per le casse preesistenti non era contemplato;
● il calcolo dell’indennita’ supplementare in fase di liquidazione, dal 1 gennaio 2023, tale indennità è liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate calcolate sulla base dell’ultimo stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità ridotto all’80% per il numero degli anni utili di iscrizione al Fondo:
1) per gli ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, per gli ufficiali dell’Aeronautica militare, per i sottufficiali dell’Aeronautica militare, per i graduati dell’Esercito dell’Aeronautica e della Marina militare: calcolando il 2% dell’80% dello stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità per il numero degli anni di iscrizione;
2) per gli ufficiali della Marina militare, per i sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri, per i sottufficiali della Marina militare: calcolando il 2,5 % dell’80% dello stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità per il numero degli anni di iscrizione;
3) per gli appuntati e i carabinieri: calcolando il 3% dell’80% dello stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità per il numero degli anni di iscrizione.
Fermo restando che nella precedente formulazione, l’aliquota applicata era quella del 2% per tutti, (ad eccezione per gli ufficiali che era del 4%), non si riesce a comprendere, per quale motivo sia prevista una diversificazione tra categorie e forze armate. Pertanto, è auspicabile, a meno di giustificazioni plausibili, che venga applicata a tutti la percentuale più favorevole del 3% dell’80% dello stipendio annuo lordo comprensivo della 13^ mensilità;
● il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare è riconosciuto per tutte le categorie del personale militare alla data di cessazione dal servizio (ricordiamo che nella precedente versione gli ufficiali ne beneficiavano allo scadere del quarto anno dalla cessazione dal servizio), tuttavia, non si comprende il motivo per il quale, la nuova norma preveda per tutti, la possibilità di intervenire con Decreto del Ministro della Difesa, il differimento di pagamento fino a un massimo di 24 mesi;
● la revisione delle percentuali di contribuzione obbligatoria ai fondi previdenziali, calcolate sull’80% dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della 13^ mensilità, pari al 3% per ufficiali e sottufficiali delle tre Forze armate e dell’Arma dei carabinieri e del 2% per i graduati delle tre Forze Armate e per gli appuntati, e i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri. Ricordiamo che ad oggi l’iscrizione al Fondo previdenziale integrativo genera un contributo obbligatorio addebitato mensilmente calcolato nel limite delle percentuali sopraccitate 2% dello stipendio per i sottufficiali e del 4% per gli ufficiali.
● la restituzione dei contributi obbligatori versati per un periodo inferiore a 6 anni, rivalutati in base all’indice medio dei prezzi al consumo, anche per coloro che transitano presso i ruoli dei dipendenti civili, sanando di fatto una sperequazione che esisteva tra i sottufficiali dell’Aeronautica e della marina che percepivano l’indennità supplementare e quelli dell’Esercito e dei carabinieri che NON la percepivano;
● l’iscrizione nel nuovo fondo di previdenza per coloro che transitano tra ruoli/categorie, mantenendo il diritto alla liquidazione dell’indennità supplementare, calcolata in base agli anni di contribuzione nei vari fondi. Anche questo sana delle sperequazioni pregresse tra appartenenti a Forze Armate diverse (ai sensi dell’art. 1917 che con questa legge viene abrogato);
● la possibilità di poter concedere dei sussidi per il personale militare al verificarsi di gravi e documentate esigenze;
● vengono poi emanate delle norme transitorie per i percettori dell’assegno speciale (Ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri), inoltre è previsto che il Consiglio d’Amministrazione della Cassa di Previdenza sia integrato con membro della categoria dei Graduati per ciascuna Forza Armata con diritto di voto.
In ragione di quanto sopra precisato, si ritengono d’interesse comune tutte le proposte, considerando tali modifiche necessarie alla giusta organizzazione e amministrazione del Fondo di previdenza integrativo, atteso che la contribuzione per la cassa è interamente deducibile dal reddito mentre l’indennità supplementare è totalmente esente.
Come detto, NON si percepiscono invece i motivi delle differenze di percentuali di calcolo in fase di liquidazione dell’indennità supplementare e di contribuzione obbligatoria tra i sottufficiali della Marina militare con i sottufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri, ecc e la differente applicazione della percentuale di liquidazione della stessa indennità per gli appuntati e carabinieri nei riguardi della categoria dei Graduati in servizio permanente, visto che le modalità di calcolo del contributo sono le stesse.
Vanno aggiunte però a nostro parere ulteriori considerazioni quali:
● prevedere la possibilità di non rendere obbligatorio, “d’ufficio”, l’iscrizione al Fondo, quanto meno per tutto il personale appartenente alla categoria dei Graduati in servizio permanente;
● fermo il precedente punto, estendere lo stesso processo di liquidazione anche ai sottufficiali provenienti dalla categoria dei Graduati in servizio permanente che se pur iscritti in data precedente al 31/12/2022 non superano i 15 anni d’iscrizione al Fondo;
● estendere l’iscrizione, su base volontaria, al personale non in servizio permanente, (visto oramai il numero degli anni previsti nel ruolo dei Volontari in servizio di pre-ruolo), calcolando il contributo obbligatorio nella misura del 2% della paga mensile percepita in base ai giorni di presenza utili al calcolo (decurtando i giorni di licenza straordinaria per gravi motivi ovvero riposi medici comunque non riconosciuti causa di servizio) e liquidato soltanto in caso di collocamento in congedo per fine ferma sulla base del 3% della paga in godimento all’atto del collocamento in congedo in modo mensile decurtando comunque il numero dei giorni non utili alla contribuzione.
● applicare le procedure relative al transito tra ruoli anche per il personale Volontario in ferma temporanea che transita in servizio permanente. Questi, non percepirà l’indennità supplementare e i contributi versati fino al transito in servizio permanente che concorreranno alla liquidazione della stessa indennità al raggiungimento del collocamento in congedo o transito ad altra categoria, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi.
Il S.U.M., si riserva di fare ulteriori approfondimenti per dare anche dei dati indicativi delle quote che dovranno essere versate annualmente con le rivalutazioni potenzialmente percepibili alla cessazione dal servizio.